INDENNITÀ' PER I COLLABORATORI SPORTIVI: INFORMAZIONI E MODALITÀ' PER PRESENTARE LE DOMANDE

INDENNITÀ' PER I COLLABORATORI SPORTIVI: INFORMAZIONI E MODALITÀ' PER PRESENTARE LE DOMANDE

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Comunicato Ufficiale N.290 del 6 aprile 2020, ha riportato le modalità per la corresponsione dell’indennità di 600 euro spettante ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. La LND, per il tramite del suo Centro Studi Tributari, aveva già fornito tempestiva informazione al riguardo con la Circolare n. 7/2020, riportata su Circolare LND n. 50 del 26 Marzo 2020, specificando che con un successivo Decreto sarebbero state rese note le modalità operative per richiedere detta indennità.

Possono richiedere detta indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 Febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 Marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”.

È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000,00 Euro complessivi.

Possono accedere all’indennità i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

a) non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;

b) non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di Marzo 2020;

c) non devono aver percepito, nel mese di Marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;

Inoltre non può essere cumulata l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.


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