SOS LEGALE - La Giustizia riparativa

SOS LEGALE - La Giustizia riparativa
Le modalità di attuazione delle misure disciplinari rieducative
 
 La FIGC, con C.U. n. 61/A del 19 settembre 2025, ha adottato i criteri di attuazione delle misure rieducative introdotte con la modifica all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva che, al comma 2 bis, dispone " 2bis. Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesisi applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica. La previsione di cui al precedente periodo si applica anche ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica".
Per le squalifiche adottate dal 01 luglio 2025, i calciatori minorenni al momento in cui è avvenuta l'infrazione da cui è scaturita la misura disciplinare, potranno chiedere all'Organo che ha inflitto la sanzione - entro dieci giorni da quando la squalifica è divenuta definitiva - l'applicazione di una misura rieducativa, indicando l'Ente federale presso cui si desidera svolgere il periodo rieducativo.
L'elenco degli Enti sarà pubblicato sul sito della FIGC.
L'accesso alle misure rieducative potrà essere riconosciuto una sola volta in carriera.
Si invita ad una attenta lettura delle modalità di attuazione delle misure di rieducazione, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e necessità.
SOS Legale